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Pmi: commercialisti, a segnalare crisi siano anche revisori

Richiesta presidente nazionale de Nuccio a ministro Giustizia

Redazione ANSA ROMA

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Rivedere il Codice della crisi d'inpresa per "estendere anche al revisore legale gli opportuni obblighi di segnalazione all'organo di amministrazione circa la ricorrenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione della crisi" aziendale: ad invocarlo il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al ministro della Giustizia, Marta Cartabia, nella giornata conclusiva del convegno dell'Ungdcec (Unione giovani dottori commercialisti) che si sta svolgendo a Roma ed è dedicato proprio alla crisi d'impresa. Secondo il vertice della categoria professionale, d'intesa con i consiglieri nazionali delegati alla materia, Cristina Marrone e Pierpaolo Sanna, "nelle situazioni di crisi (o pre-crisi o insolvenza reversibile) contemplate nel Codice, anche in funzione della tutela dell'interesse pubblico, occorre enfatizzare il ruolo proattivo sia dell'organo di controllo sia del revisore legale, che nella società, e per la società svolgono funzioni di controllo e revisione legale, con il precipuo obiettivo di favorire l'emersione tempestiva delle condizioni di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario della società". E, si legge in una nota, "nella maggior parte delle nostre società di capitali, in cui l'organo di controllo non è altresì incaricato della revisione legale, l'ordinamento non affida a quest'ultimo accertamenti di natura contabile, demandati, invece, esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale. È nostro timore - spiega de Nuccio - che il disallineamento fra ruoli e doveri imposti all'incaricato della revisione legale e all'organo di controllo della società, al cospetto di una crisi, possa provocare inefficienze nella tempestiva emersione, problemi di coordinamento e asimmetrie informative, eventuali disfunzioni anche nella corretta individuazione - e delimitazione - dei rispettivi ambiti di attività in eventuali giudizi di responsabilità", si chiude la nota. (ANSA).
   

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