La Corte di Cassazione ha ritenuto
inammissibile il ricorso presentato da un concorrente di Bottega
accusato di contraffazione dei marchi dorati e rosa specchiati e
ha condannato la controparte al rimborso spese e al pagamento
come sanzione del doppio del contributo unificato.
La Suprema Corte ha pertanto confermato che i marchi di
Bottega, caratterizzati dal colore oro e rosa specchiato delle
bottiglie, sono validi e che le differenze dei prodotti
concorrenti se lievi sono tali da non escludere la
confondibilità. La Corte di Cassazione non ha pertanto accolto
la richiesta di terzi di accertare l'assenza di contraffazione.
Si pone quindi la parola fine a un'annosa questione.
La Cassazione ha confermato le ragioni della cantina Bottega Spa
di Godega Sant'Urbano (Treviso), confermando che i marchi
rappresentati dalle bottiglie Bottega Gold e Bottega Rose Gold,
oltre che validi, sono caratterizzati dal colore specchiato che
prevale su altri elementi minori ed il cui utilizzo può aprire
le porte anche all'accertamento del reato di contraffazione
secondo la legge penale.
La sentenza ha quindi preso atto della distintività dei
marchi, espressa dalla diffusione del brand Bottega su scala
mondiale al punto che la cosiddetta specchiatura dei colori oro
e rosa sono diventati l'emblema dei marchi della cantina
trevigiana. "Voglio ricordare - ha detto il presidente Sandro
Bottega - che le bottiglie con colori specchiati sono state
ideate nel 2001, a conferma di una carriera lunga e articolata
con 400 premi nazionali ed internazionali in cui ha sempre
dimostrato massima originalità ed estrema innovazione,
caratteristiche imprenditoriali. La validità dei marchi
registrati nel corso degli anni è stata riconosciuta in Italia e
in Europa da diversi organi competenti".
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