Un'ordinanza del Tar della Liguria ha
accolto la richiesta di sospensiva di un dipendente dei vigili
del fuoco contro il decreto del Ministero dell'Interno e gli
atti del dipartimento vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile del comando di Savona che gli avevano
decurtato la retribuzione in considerazione del "superamento del
periodo di comporto legato ai periodi di malattia". I giudici
amministrativi hanno considerato che nella fase cautelare
"appare prevalente l'interesse del ricorrente a conservare la
retribuzione già percepita per assicurare al lavoratore
un'esistenza libera e dignitosa finché non sia accertata in
giudizio la legittimità del provvedimento". Il Tar della Liguria
ricorda inoltre principi giuridici a favore del ricorrente:
"L'impostazione dell'amministrazione statale che ritiene
cumulabili ai fini dell'applicazione delle decurtazioni della
retribuzione tutti i periodi trascorsi in aspettativa per
infermità, a prescindere dalla causa della stessa, risulta
contrastante con la normativa del 1957 che distingue tra il
periodo di malattia per causa di servizio (durante il quale
permane il diritto a tutti gli assegni escluso indennità per
straordinario) e quello per altra causa, per il quale dopo un
primo lasso di tempo è prevista la decurtazione". Il Viminale è
stato condannato al pagamento di 1.500 euro per le spese della
fase cautelare.
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