"Ai fini della sussistenza della
associazione mafiosa, non è rilevante né il numero modesto delle
vittime né il limitato contesto relazionale e territoriale. Non
può escludersi il carattere mafioso perché non sono elementi
costitutivi né il controllo generale del territorio né una
generalizzata condizione di assoggettamento e omertà della
collettività. Carminati conferì forza di intimidazione e Buzzi
conferì il collaudato sistema di corruttela e prevaricazione".
Così i giudici della Corte d'Appello nelle motivazioni della
sentenza con cui hanno riconosciuto il 416 bis.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA