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Ludopatia: Tar, stop a nuova sala scommesse a Quart

Ludopatia

Ludopatia: Tar, stop a nuova sala scommesse a Quart

'Vicina a luoghi sensibili,corrette decisioni Comune e Questura'

AOSTA, 23 giugno 2021, 11:47

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Il Tar della Valle d'Aosta ha respinto il ricorso della società X2 Snc contro la delibera del Comune di Quart relativa alla mappa dei luoghi sensibili, volta al contrasto della ludopatia, e contro il rigetto, da parte del questore di Aosta, del rilascio di licenze per l'attività di raccolta scommesse e videolottery.
    Con il via libera al cambio di destinazione d'uso da parte del Comune, nel gennaio 2020 era partito l'iter per realizzare la sala scommesse all'interno di un locale che ospitava una discoteca, in località Amerique. Poi nel maggio dello stesso anno la giunta comunale aveva approvato la mappa delle zone che non possono ospitare sale da gioco, tra cui rientra il locale che avrebbe dovuto essere trasformato in sala scommesse. A meno di 500 metri si trovano infatti sei "attività ricreative sportive". Di qui il ricorso della società al Tar.
    "Pur trattandosi di attività private rivolte prevalentemente ai propri associati", secondo i giudici rispondono "a quelle esigenze di tutela rafforzata per l'indiscussa presenza di forme qualificate di aggregazione antropica". Per questo "non appare irragionevole né esorbitante dal perimetro normativo primario la scelta comunale, e di riflesso quella questorile".
    Inoltre "la numerosità dei luoghi sensibili individuati", pur "potendo di fatto determinerebbe il divieto assoluto sull'intera area e non su parti di essa (cd. 'effetto espulsivo'), appare proprio coerentemente finalizzata a quella finalità di protezione del primario bene-salute, sia pure, ove possibile, realizzando una equilibrata distribuzione sul territorio dell'offerta di gioco pubblico".
    Riguardo alla misurazione dei 500 metri in linea d'aria (su cui la società ricorrente aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata dai giudici), il criterio "non pare di per sé incoerente o contraddittorio rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, ovvero quella di prevenire la ludopatia". 

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