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Per Tar Umbria inammissibile ricorso su adempimenti vaccini

Per Tar Umbria inammissibile ricorso su adempimenti vaccini

Era stato presentato da oltre un centinaio di operatori

PERUGIA, 23 settembre 2021, 19:36

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Il Tar dell'Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da oltre un centinaio di esercenti professioni e operatori sanitari, impegnati in strutture pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e negli studi professionali contro le due Usl umbre in relazione a una serie di adempimenti legati all'obbligo di vaccinazione per il Covid alla quale nessuno si è sottoposto. In particolare chiedevano l'annullamento di tali atti, "previa la loro sospensione cautelare", sostenendone l'illegittimità "per molteplici ragioni".
    I giudici amministrativi hanno però accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avanzata dall'avvocato Siro Centofanti che ha rappresentato l'Usl Umbria 2. Il legale - si legge nella sentenza - ha tra l'altro evidenziato la mancanza della "specifica indicazione degli atti amministrativi impugnati, il numero identificativo, la data, il loro oggetto specifico e il singolo destinatario" e "la mancanza di indicazioni in ordine allo specifico status di ciascuno dei ricorrenti" rispetto all'Azienda sanitaria. L'avvocato Centofanti ha inoltre sostenuto "il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla controversia introdotta dai 21 ricorrenti che risultano essere dipendenti dell'Ausl Umbria 2, oltre che dagli eventuali altri legati da rapporto di lavoro dipendente con l'Ausl Umbria 1, con altre aziende sanitarie non umbre o con qualsiasi altro datore di lavoro pubblico o privato, essendo tale controversia soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario".
    Il Tar ha ritenuto "fondate" le eccezioni preliminari. "I ricorrenti - è detto tra l'altro nella sentenza - impugnano cumulativamente diversi adottati da diverse amministrazioni.
    Detta circostanza sarebbe già da sola sufficiente per escludere l'ammissibilità dell'unico ricorso proposto, dal momento che non può ravvisarsi, tra gli atti qui impugnati delle due Amministrazioni resistenti, la connessione oggettiva che deriva dall'unicità della sequenza procedimentale o dell'azione amministrativa". Al termine di una articolata disamina tecnica del ricorso, il Tar dell'Umbria ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.
   

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