Il Tar dell'Umbria ha dichiarato
inammissibile il ricorso presentato da oltre un centinaio di
esercenti professioni e operatori sanitari, impegnati in
strutture pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e negli
studi professionali contro le due Usl umbre in relazione a una
serie di adempimenti legati all'obbligo di vaccinazione per il
Covid alla quale nessuno si è sottoposto. In particolare
chiedevano l'annullamento di tali atti, "previa la loro
sospensione cautelare", sostenendone l'illegittimità "per
molteplici ragioni".
I giudici amministrativi hanno però accolto l'eccezione
preliminare di inammissibilità del ricorso avanzata
dall'avvocato Siro Centofanti che ha rappresentato l'Usl Umbria
2. Il legale - si legge nella sentenza - ha tra l'altro
evidenziato la mancanza della "specifica indicazione degli atti
amministrativi impugnati, il numero identificativo, la data, il
loro oggetto specifico e il singolo destinatario" e "la mancanza
di indicazioni in ordine allo specifico status di ciascuno dei
ricorrenti" rispetto all'Azienda sanitaria. L'avvocato
Centofanti ha inoltre sostenuto "il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo in relazione alla controversia introdotta
dai 21 ricorrenti che risultano essere dipendenti dell'Ausl
Umbria 2, oltre che dagli eventuali altri legati da rapporto di
lavoro dipendente con l'Ausl Umbria 1, con altre aziende
sanitarie non umbre o con qualsiasi altro datore di lavoro
pubblico o privato, essendo tale controversia soggetta alla
giurisdizione del giudice ordinario".
Il Tar ha ritenuto "fondate" le eccezioni preliminari. "I
ricorrenti - è detto tra l'altro nella sentenza - impugnano
cumulativamente diversi adottati da diverse amministrazioni.
Detta circostanza sarebbe già da sola sufficiente per escludere
l'ammissibilità dell'unico ricorso proposto, dal momento che non
può ravvisarsi, tra gli atti qui impugnati delle due
Amministrazioni resistenti, la connessione oggettiva che deriva
dall'unicità della sequenza procedimentale o dell'azione
amministrativa". Al termine di una articolata disamina tecnica
del ricorso, il Tar dell'Umbria ha quindi dichiarato
inammissibile il ricorso.
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