(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Parere favorevole del Garante per la
Privacy sullo schema di regolamento, predisposto dal ministero
della Giustizia, che disciplina il trattamento dei dati
giudiziari in una pluralità di ambiti e contesti. Il testo, che
recepisce buona parte delle indicazioni dell'Autorità, rafforza
in maniera significativa le tutele previste per le persone -
spiega la Newsletter del Garante - e definisce un complesso di
garanzie minime e coerenti nei principali settori nei quali
possono essere trattati dati giudiziari: dall'ambito forense al
mondo del lavoro, dalla verifica dei requisiti di onorabilità a
quella della solidità e affidabilità di soggetti privati,
dall'ambito assicurativo a quello delle professioni
intellettuali o della ricerca storica e statistica, oppure nella
mediazione e conciliazione delle controversie civili e
commerciali. La bozza di regolamento si applica anche ai dati
relativi alle misure di prevenzione, come quelle per gli
indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso. Il
testo prescrive inoltre che tutti i titolari rispettino i
principi di proporzionalità e di minimizzazione previsti dal
Gdpr, trattando solo dati indispensabili e per il tempo
strettamente necessario rispetto alla finalità perseguita. Chi
tratta i dati dovrà anche verificare l'affidabilità delle fonti,
adottando specifiche garanzie volte ad assicurare l'esattezza
dei dati trattati, che dovranno essere sempre aggiornati
rispetto, tra l'altro, all'evoluzione della posizione
giudiziaria dell'interessato. Per rafforzare ulteriormente le
garanzie già previste nel testo del ministero, il Garante ha
comunque formulato ulteriori osservazioni: in particolare, ha
richiesto che le garanzie introdotte con il decreto siano
previste come parametro di riferimento minimo anche per i
trattamenti che vengono svolti in ambito pubblico sulla base di
previsioni normative diverse. Ha inoltre chiesto che sia
prestata particolare attenzione ai dati giudiziari raccolti da
fonti aperte in caso di trattamenti svolti a fini di verifica
della solidità, solvibilità ed affidabilità nei pagamenti. In
tali casi si dovrebbero ammettere, quali legittime fonti di
raccolta, solo i siti internet istituzionali, nonché quelli di
Ordini professionali e di associazioni di categoria. (ANSA).