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Covid: ok definitivo al decreto sull'esame per avvocati

Covid: ok definitivo al decreto sull'esame per avvocati

Introduce una disciplina speciale per l'abilitazione alla professione forense durante l'emergenza

13 aprile 2021, 15:02

Redazione ANSA

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Toghe appese in un ufficio del Tribunale di Roma - RIPRODUZIONE RISERVATA

Toghe appese in un ufficio del Tribunale di Roma - RIPRODUZIONE RISERVATA
Toghe appese in un ufficio del Tribunale di Roma - RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge sullo svolgimento dell'esame per l'abilitazione di avvocato durante l'emergenza Covid-19. I voti a favore sono stati 383, quattro i contrari, due gli astenuti. Il decreto introduce una disciplina speciale per la sessione di esami di abilitazione alla professione forense.

    In particolare: - le prove scritte sono sostituite da una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla canonica prova orale; - nella prima prova orale il candidato, che deve essere presente nella sede d'esame insieme al segretario della sottocommissione (gli altri componenti della commissione sono collegati da remoto), è chiamato a risolvere una questione di carattere pratico-applicativo, in una materia, tra diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo, scelta precedentemente.

    Il candidato, dopo aver letto il quesito, deve individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali potendo consultare anche i codici annotati.
    Per lo svolgimento della prova il candidato ha a disposizione un'ora dalla dettatura del quesito (mezz'ora per l'esame preliminare, mezz'ora per la discussione); - la seconda prova orale, per la quale ciascun candidato ha a disposizione tra 45 e 60 minuti, ha ad oggetto 5 materie, oltre a ordinamento e deontologia forense.

    Il decreto prevede che in caso di positività al COVID-19 o di sintomi compatibili, quarantena o isolamento fiduciario, nonché in caso di comprovati motivi di salute, il candidato può chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, tramite istanza al presidente della sottocommissione, adeguatamente documentata. La prova dovrà essere svolta entro 10 giorni dalla fine dell'impedimento.
    Infine, viene incrementato il numero delle sottocommissioni d'esame, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Possono far parte delle commissioni d'esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato (RTD-B) e i magistrati militari.
    Le date delle prove saranno comunicate con un nuovo decreto del Ministero della Giustizia, entro il 12 aprile 2021.

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