(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Ecco le principali indicazioni:
* Come regolarizzare le irregolarità formali - l'Agenzia
delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali
occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo
d'imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le
irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate
di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda
entro il 31 marzo 2024. Può essere regolarizzate, per esempio,
l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del
contratto di locazione soggetto a cedolare secca mentre tra le
ipotesi non ammesse rientrano invece le violazioni formali già
contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e
quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle
sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione
volontaria (voluntary disclosure).
* Il nuovo ravvedimento speciale - Il "ravvedimento operoso
speciale" permette di regolarizzare le violazioni concernenti le
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa
agevolazione consente di versare un importo pari a un
diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31
marzo 2023 va effettuato il pagamento dell'intero importo oppure
della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il
31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto
del ravvedimento. La circolare di oggi chiarisce che è possibile
regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le
violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della
dichiarazione. Non sono invece definibili le violazioni
rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del
1973, e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali.
Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere
all'istituto della compensazione. In ogni caso, per beneficiare
della regolarizzazione è necessario che, alla data del
versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni
non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di
sanzioni.
* Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento - E' prevista la definizione
agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili
ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. In questo
caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata
consiste nell'applicazione delle sanzioni previste nella misura
di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono
essere definiti: 1) gli accertamenti con adesione relativi a
processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo
2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di
liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1°
gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31
marzo 2023, agli inviti al contraddittorio notificati entro il
31 marzo 2023; 2) gli avvisi di accertamento, gli avvisi di
rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla
data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano
ancora impugnabili; o siano notificati dall'Agenzia delle
entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.
* Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate - E'
possibile mediante il versamento integrale della sola imposta
sanare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla
prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con
adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli
avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di
reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali
non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero
l'atto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si
applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle
conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono
stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l'atto
di intimazione. Nell'ipotesi di regolarizzazione di omessi
pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla
compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento
integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.
La circolare chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023 la rata
da regolarizzare deve essere scaduta, deve quindi essere decorso
il termine ordinario di pagamento. È possibile regolarizzare
l'omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023,
sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione.
* Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione
agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione -
La circolare dedica spazio ai chiarimenti sullo stralcio dei
debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione
agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
* Definizione agevolata delle controversie tributarie - La
sanatoria riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio
2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in
Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il
pagamento di un determinato importo correlato al valore della
controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado
in cui pende il giudizio da definire. Al riguardo, la circolare
specifica che possono essere definite non soltanto le
controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali
gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni,
ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. La
definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una
domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30
giugno 2023, dell'integrale importo dovuto per ciascuna
controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della
compensazione. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro
1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate
trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro
il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun
anno. (ANSA).