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Donazione e Atti di Trasferimento Dell'Immobile

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Donazione e Atti di Trasferimento Dell'Immobile

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Responsabilità editoriale di WolfAgency.it

01 dicembre 2021, 12:00

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Per quanto concerne le assegnazioni di beni immobili ai soci, permuta, donazione e altri simili, la legge prevede che vengano applicate delle norme a qualsiasi trasferimento di unità immobiliare con atto pubblico. Saranno realizzati anche qualora ci sia un trasferimento con sentenza giudiziale o che provenga da procedure esecutive o fallimentari.

Per intestare una casa ad una persona è necessario effettuare alcuni passaggi, che sono la vendita, la donazione, il compromesso, il rogito notarile, la registrazione e la trascrizione. Una volta individuato il soggetto a cui trasferire l’immobile, allora bisogna fissare un appuntamento con il notaio ed infine firmare il rogito.

La procedura può essere differente a seconda dei casi e può avvenire come cessione a titolo gratuito, intesa come donazione, oppure a titolo oneroso, ovvero intesa come compravendita.

In quest’articolo a cura di ImmobiliOvunque.it, parleremo nel dettaglio di donazione dell’immobile, al fine trasferire la sua proprietà. In primis è bene capire come trasferire la proprietà di un immobile. Scopriamolo nel dettaglio.

Come si fa per trasferire un immobile?

Quando pensiamo al trasferimento della proprietà di un immobile facciamo riferimento alla situazione in cui un soggetto perde la titolarità di un bene a favore di un secondo soggetto. Ci sono due modi secondo cui si può trasferire un immobile, mediante la compravendita e la donazione.

Vediamo insieme quali sono le differenze, ma prima di approfondire i due concetti è bene sapere che è necessario recarsi da un notaio e versare le tasse, ma le regole sono certamente differenti. Per compravendita s’intende quando viene concesso l’immobile a titolo oneroso.

Il passaggio di proprietà viene subordinato al pagamento di un prezzo che viene considerato di mercato oppure può essere anche ridotto. In quest’ultimo caso si potrà anche parlare di compravendita mista a donazione

Mentre la donazione è intesa come cessione a titolo gratuito. Quando decidi di donare un immobile spesso si parla di intestare la casa a qualcuno ed il trasferimento della proprietà avviene senza nessun tipo di cambio.

Approfondiamo nel dettaglio le due tipologie di atto.

Come si può donare la proprietà di un immobile?

Anche quando si parla di donazione è utile precisare che le imposte sono a carico del donatario, che potrà conseguentemente usufruire del bonus prima casa. Anche l’onorario del notaio è a carico del donatario, salvo che ci sia un accordo differente tra le parti.

Un aspetto che non muta è però la responsabilità solidale del donante se il donatario non dovesse corrispondere tali importi da pagare. Veniamo ora al concetto di donazione.

Per stipulare un atto di donazione è necessario procedere attraverso un notaio, poiché non si può stipulare prima il compromesso.

Per donazione s’intende un atto volontario e nessuna persona può obbligare a regalare un bene ad un altro in futuro. Per far sì che questo atto si concluda è fondamentale seguire alcuni passaggi, scopriamo insieme quali sono nel dettaglio:

  • È necessario procurarsi l’atto di provenienza della proprietà del bene, ovvero compravendita, donazione e successione ereditaria
  • È importante fissare un appuntamento con un notaio
  • Sottoscrivere l’atto di donazione davanti al notaio, al donatario e ai due testimoni. Solitamente i testimoni vengono messi a disposizione dallo studio notarile tra i propri dipendenti
  • Il donatario deve accettare la donazione. Se coniugato in regime di comunione dei beni è necessaria anche la partecipazione del coniuge
  • L’atto di donazione deve essere registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari. Questi adempimenti vengono compiuti da parte dello studio notarile.

Ora vediamo cosa s’intende per atto di compravendita, ovvero quello a titolo oneroso, un’altra modalità di atto di cessione di un immobile.

Come vendere un immobile con l’atto di compravendita

Per comprare una nuova casa esiste una sola tipologia di atto, ovvero quello di compravendita che avviene davanti ad un notaio. Le due parti che sono coinvolte nell’atto devono intrattenere delle trattative, che alla loro conclusione vengono sigillate in un contratto che viene chiamato compromesso o meglio contratto preliminare.

Ma qual è la funziona di questa scrittura? Il fine è quello di impegnare il venditore a cedere la proprietà e l’acquirente a comprarla entro un termine che viene fissato nell’atto stesso.

Il vincolo è che non si può recedere da questo tipo di contratto, a meno che non ci sia una giusta causa determinata dall’inadempimento della controparte, ad esempio un abuso edilizio che non viene sanato prima del rogito notarile.

Il compromesso non è un passaggio obbligatorio, ma serve alle due parti per consentire di procedere senza il timore di perdere l’affare, a tutti gli adempimenti necessari al passaggio di proprietà: trasferimento della residenza, sgombero dei locali dell’arredo, appuntamento con il notaio, reperimento della documentazione per il rogito, conclusione di un mutuo bancario e tanto altro.

In tal modo, anche se le attività dovessero prenotarsi per qualche mese, non c’è il rischio che una delle due parti ritiri la parola data.

Niente vieta alle due parti di firmare quello che viene detto rogito oppure rogito notarile. Il compromesso è necessario che venga registrato, ma va anche trascritto nei registri immobiliari. La trascrizione serve per cautelarsi nell’ipotesi in cui il venditore debba cedere lo stesso bene a più persone.

La registrazione del compromesso ha delle tempistiche precise, per questo deve avvenire entro:

  • 30 giorni dalla stipula se l’atto è stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
  • 20 giorni dalla stipula negli altri casi
  • 60 giorni se il contratto è stato stipulato all’estero e ha ad oggetto un immobile sito in Italia

Se all’interno della trattiva è anche presente l’Agenzia Immobiliare, allora quest’ultima deve far firmare all’acquirente una proposta d’acquisto che serve a documentare l’opera che viene presentata al mediatore in tal modo che quest’ultimo possa pretendere la provvigione in un secondo momento. 

 

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