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Ergastolo, Palmieri 'occasione di riflessione su compatibilità con principio rieducativo della pena'

PressRelease

Ergastolo, Palmieri 'occasione di riflessione su compatibilità con principio rieducativo della pena'

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Responsabilità editoriale di Università Giustino Fortunato

Il commento del docente di diritto penale dell'Unifortunato dopo la sentenza della Corte di Strasburgo

10 ottobre 2019, 09:02

Università Giustino Fortunato

- RIPRODUZIONE RISERVATA

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PressRelease - Responsabilità editoriale di Università Giustino Fortunato

La decisione della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pronunciata il 7 Ottobre 2019 in occasione del “Caso Viola”, risulta di particolare interesse – ha commentato il prof. Giuseppe Maria Palmieri, docente di Diritto Penale dell'UniFortunato - in quanto afferma il principio secondo cui il, cosiddetto, ergastolo ostativo – previsto dall’art. 4 bis dell’o.p. italiano – risulta in contrasto con l’art. 3 della CEDU, che prevede che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

In specie, dalla richiamata disposizione dell’ordinamento penitenziario viene preclusa, nei confronti dei condannati per determinate fattispecie delittuose, tra cui quelle in materia di criminalità organizzata, la possibilità di godere degli ordinari benefici previsti dalla legislazione italiana in materia di ergastolo, se non a condizione di divenire collaboratori di di giustizia.

Tale decisione – ha concluso il Prof. Palmieri - al di là di porre nuovamente l’attenzione sulla disparità di trattamento dei detenuti fondata sul possesso o meno della qualifica di “pentito”, si pone come nuova occasione di riflessione sulla più ampia questione, già più d’una volta sollevata innanzi alla Corte costituzionale, relativa alla dubbia compatibilità della pena dell’ergastolo, ex art. 22 c.p., con il principio rieducativo della pena affermato dall’art. 27 co. 3 della Costituzione italiana.

 

 

 

 

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