Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Scuola: Pas, Tar Marche respinge sospensiva urgente

Scuola

Scuola: Pas, Tar Marche respinge sospensiva urgente

Comitato, ma riconosce che esiste presupposto ricorso

ANCONA, 21 gennaio 2021, 20:00

Redazione ANSA

ANSACheck

Il Tar Marche ha respinto l'istanza cautelare urgente proposta dal Comitato Priorità alla Scuola contro l'ordinanza del presidente della Regione che stabiliva la prosecuzione della Dad per le superiori al 100% fino al 31 gennaio compreso, perché lo stesso governatore ha revocato il provvedimento e ne ha firmato un altro che fissa la ripresa delle lezioni in presenza al 50% a partire da lunedì 25 gennaio. Secondo il Comitato Pas, il Tar "attesta che il presupposto è venuto a mancare nel momento in cui la Regione ha emesso la nuova ordinanza, implicitamente affermando che il presupposto di accoglimento esisteva precedentemente a tale data. Il presupposto alla base del ricorso presentato dai genitori "è fondato e permane l'interesse dei ricorrenti alla decisione dell'istanza cautelare" sostengono i rappresentanti del Comitato Pas.
    Inoltre, "richiamando il decreto del Consiglio di Stato n. 17 del 2021 del 11 gennaio 2021, il Tar afferma che provvedimenti regionali di chiusura emergenziale delle scuole superiori" devono essere motivata con dati scientifici che evidenzino il collegamento tra i focolai attivi sul territorio e l'impatto dell'attività scolastica in presenza; non è ammissibile la chiusura generalizzata senza alcuna specificazione di zone interessate da incremento di contagi; le problematiche relative al trasporto (movimentazione di persone) sono risolvibili con diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati e non possono giustificare la compressione grave di diritti costituzionalmente tutelati quali quelli degli studenti interessati"..
    Di fatto il TAR pone questi principenti.
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza