BRUXELLES - Una volta che il Pnrr di un Paese membro è stato approvato dal Consiglio Ue "solo in casi eccezionali il Paese in questione può chiedere una revisione del Piano, in linea con l'art 21" del Regolamento sul Fondo di Ripresa e Resilienza. E' quanto sottolinea all'ANSA un portavoce della Commissione Ue in merito all'eventualità che l'Italia possa modificare il suo Pnrr. "Lo Stato deve dimostrare che non può più attuare il Piano o parte di esso a causa di circostanze oggettive". La richiesta fa scattare "una rigorosa valutazione, caso per caso, da parte della Commissione e assieme al Paese interessato", si aggiunge.
"Se il Paese membro decide di presentare all'Ue la richiesta di revisione del suo Pnrr la Commissione è tenuta a fare una valutazione della nuova proposta seguendo tutti i criteri e i requisiti previsti nel Regolamento sul Fondo di Ripresa e Resilienza. Se la valutazione è positiva la Commissione proporrà una nuova bozza di Decisione Attuativa del Consiglio che deve essere successivamente adottata dallo stesso Consiglio europeo", spiegano dalla Commissione.
Se la quota di finanziamenti è inferiore a quella prevista da un Paese membro, l'articolo 18 del Regolamento - si spiega - fornisce "diversi strumenti" agli Stati membri per "colmare il gap costi previsti e quote di finanziamenti finali", sottolinea il portavoce europeo. Le strade, in particolare, sono tre: "lo Stato può presentare un Pnrr rivisto e con una richiesta di prestiti. Può farlo fino al 31 agosto 2023 e in una misura inferiore al 6,8% del reddito nazionale lordo; il Paese, in linea con l'articolo 7 del Regolamento, può presentare un Pnrr rivisto che preveda un trasferimento di fondi da altri programmi di finanziamento Ue in gestione concorrente (i Fondi di coesione, ad esempio); il Paese membro, infine, può colmare il gap" tra finanziamenti e costi previsti "con fondi nazionali".