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Esclusa da polizia per un tatuaggio rimosso, Cassazione conferma

Esclusa da polizia per un tatuaggio rimosso, Cassazione conferma

'Evitare discriminazioni alle donne, ma giudizio insindacabile'

BOLOGNA, 02 aprile 2023, 07:20

Redazione ANSA

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© ANSA/ANSA/ALESSANDRO DI MEO

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Le sezioni unite civili della Cassazione hanno chiuso, dichiarando inammissibile il suo ricorso, la vicenda della bolognese di 34 anni, Karen Bergami, esclusa dalla Scuola superiore di Polizia per un tatuaggio sul dorso di un piede, fatto a 16 anni e nel frattempo rimosso. La giovane donna a dicembre 2018 partecipò al concorso per 80 posti, ma la commissione medica l'aveva dichiarata inidonea per il tatuaggio "in zona non coperta dall'uniforme" nonostante la candidata avesse già iniziato la procedura di cancellazione, con il laser, con l'ultima seduta circa un mese prima.
    Il Tar prima accolse il ricorso cautelare (e Bergami venne riammessa con riserva al concorso e poi ai corsi) poi anche nel merito, a febbraio 2020. Ma il Consiglio di Stato in seguito ha ribaltato la decisione, sottolineando che il tatuaggio non risultava coperto dall'uniforme e che non assumeva rilievo la circostanza che durante la visita medica non erano state fatte indossare le calze, non assimilabili ai capi di abbigliamento, quali pantaloni o giacche, ai quali la norma si riferisce.
    Sempre il Consiglio di Stato aveva respinto, nell'estate 2022, anche un ricorso "per revocazione" di Bergami.
    La Cassazione, nella sua ordinanza, si dice "consapevole del fatto che le disposizioni limitative in materia di tatuaggi coinvolgono il tema delle libertà costituzionali, in particolare della libertà di espressione, e che, proprio per questo, il giudice deve evitare, nel momento interpretativo, letture restrittive della normativa regolamentare che si risolvono in un esito discriminatorio per le donne che intendono accedere in Polizia di Stato, tenuto conto della diversa uniforme femminile che, in alcuni casi non copre in modo identico ai pantaloni".
    Tuttavia, la Corte ritiene non sindacabile il giudizio del Consiglio di Stato, in assenza di difetti di giurisdizione, anche in eventuale caso di cattivo esercizio della stessa.
   
   

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