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Tar riduce multa a Hertz per autonoleggio Firefly

Per Autorità 2 le pratiche commerciali scorrette

Redazione ANSA ROMA

È stata lievemente ridotta la maxi sanzione superiore complessivamente al milione e mezzo di euro inflitta dall'Antitrust nel 2016 alla società Hertz Italiana.
    L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto parzialmente un ricorso proposto dalla società di noleggio auto.


    Nel dicembre 2016 l'Antitrust contestò a Hertz la violazione del Codice del Consumo in quanto a suo avviso aveva realizzato, per il tramite del proprio marchio 'Firefly Rent a Car' (Firefly) attivo nel settore dell'autonoleggio low-cost, due distinte pratiche commerciali scorrette: la prima pratica sarebbe consistita nella vendita al consumatore di servizi 'accessori' rispetto al noleggio, chiedendo, al fine di garantire una conduzione e una custodia diligente della vettura, una somma in garanzia da vincolare sulla propria carta di credito; la seconda pratica sarebbe consistita nell'adozione (a Palermo, Catania e Napoli) di una procedura di gestione dei danni per i veicoli riconsegnati fuori orario che non consentiva un confronto in contraddittorio con il consumatore in merito alla stima degli eventuali danni riscontrati sull'autovettura noleggiata. Su queste basi, Hertz Italiana fu sanzionata con un milione e mezzo di euro per la prima pratica, e con 120mila euro per la seconda.

    Contro questo provvedimento è stato presentato ricorso al Tar, adesso definito con sentenza. Per i giudici, dalle risultanze istruttorie acquisite dall'Autorità è emersa "la sussistenza di una pratica commerciale articolata che si sviluppava al momento del ritiro dell'autovettura e si sostanziava nella vendita al cliente di servizi e prodotti ulteriori rispetto al noleggio. Ed invero, proprio la prassi di richiedere una somma molto elevata a titolo di deposito cauzionale al momento del ritiro dell'autovettura appare idonea a condizionare indebitamente il consumatore, così da indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, e cioè l'acquisto di un prodotto accessorio (assicurativo e non) che gli consentiva di abbattere l'importo della riserva". Ecco che secondo il Tar "in maniera condivisibile la condotta di Hertz è stata ritenuta scorretta, proprio in quanto non corrispondente alla diligenza attesa in una fase delicata del rapporto di consumo"; e la ricorrente "ha richiesto depositi cauzionali di importo elevato con una finalità che travalicava quella 'fisiologica' dell'impresa di tutelarsi da eventuali danni all'integrità dell'autovettura noleggiata causati dal consumatore".

    Cosa diversa per la procedura di accertamento dei danni al veicolo riconsegnato 'fuori orario'. Per il Tar, la stessa "non integra gli estremi di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo, con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio impugnato dovrà essere annullato limitatamente alla parte in cui l'Autorità ne vietava la diffusione o la continuazione e irrogava a Hertz una sanzione pari a 120mila euro". 

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