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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Agrovoltaico, via libera Tar a 48,5 MW a Montalto di Castro

Il Tribunale prende atto che il Cdm ha superato l’opposizione del Mic al progetto di Agro Solar II (articolo di Quotidiano Energia)

Quotidiano Energia - Il Tar Lazio certifica il via libera al progetto di Agro Solar II per un impianto agrovoltaico da 48,5 MW (ridotti rispetto agli originari 68 MW) nel Comune di Montalto di Castro (VT).


Il Tribunale ha preso atto della decisione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 29 ottobre 2021 n. 30210 di dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione del Mibact (ora Mic). Il 31 dicembre 2020 il ministero si era infatti opposto all’autorizzazione rilasciata dalla Regione.

La presidenza del Consiglio, si legge nella sentenza, ha respinto l’opposizione alla luce di quanto previsto dall’art. 30 del d.l. n. 77 del 2021, a norma del quale “[n]ei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Ad avviso della Presidenza del Consiglio, infatti, “questa disposizione, costituente ius superveniens, si applica al procedimento in questione, in quanto lo stesso è ancora in corso, non avendo il Consiglio dei ministri delibera sull’opposizione, e l’area di progetto è libera da vincoli. In particolare, il progetto è volto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di circa 48,5 MWp, insiste su diversi lotti di terreno agricolo e ricade in aree prive di vincoli e, quindi, la normativa sopravvenuta è applicabile al caso di specie”.

Venuto meno il potere oppositivo del ministero e conclusosi il procedimento da esso avviato, sottolinea il Tar, la determina regionale di autorizzazione “riacquista efficacia, con conseguente improcedibilità del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti”.

La ricorrente “ha infatti conseguito l’utilità sperata, l’improcedibilità dell’atto di opposizione del Mibact avverso la Determinazione n. G16032 del 22.12.2020 e la definitiva efficacia della stessa, con la conseguenza che, dall’eventuale accoglimento dei ricorsi proposti, non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità”.