Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Prescrizione biennale bollette, Tar: “Arera doveva fare consultazione”

Annullata la delibera 184/2020 che elimina la responsabilità del cliente. I giudici respingono i ricorsi sul merito ma affermano: “Seppure in attuazione di una legge non era atto obbligato” (articolo di Quotidiano Energia)

Quotidiano Energia - Seppure solo per questioni procedurali, il Tar Milano ha annullato la delibera Arera 184/2020 recante “integrazioni e modifiche” alla 569/2018 che ha attuato la legge di Bilancio 2018 in tema di prescrizione biennale delle bollette.

Pur respingendo nel merito i ricorsi di Veritas e di varie società del gruppo Acea e del gruppo Iren, i giudici hanno sentenziato che il provvedimento doveva essere preceduto da una consultazione, seppure attuativo di una norma di legge.

Arera ha evidenziato che la nuova delibera è giustificata dall’abrogazione dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 205/2017 disposta dall’art. 1, comma 295, della legge 2019 n. 160, in vigore dal 1° gennaio 2020. L’Autorità, si legge nelle sentenze, afferma che “per effetto della predetta modifica legislativa, dal 1° gennaio 2020, la prescrizione biennale prevista dalla Legge di bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo”.

Quindi considera necessario superare “la distinzione, precedentemente prevista dall’articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, tra i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni sia attribuibile a responsabilità dell’operatore (venditore o distributore) e quelli in cui il ritardo sia presumibilmente attribuibile al cliente finale”.

Arera ritiene anche che le disposizioni da adottare, da un lato, “non debbano essere sottoposte a consultazione ai sensi del comma 1.3 dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in ragione del contenuto vincolato della norma primaria contenuta all’articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020”, dall’altro, “debbano altresì tener conto del contenuto specifico e immediatamente precettivo per gli operatori della richiamata norma primaria in vigore dal 1° gennaio 2020”.

Per i giudici, invece, “la mera abrogazione degli artt. 4 e 5 della delibera n. 569 rappresenta una conseguenza tutt’altro che imposta dalla legge 2019 n. 160”, in quanto “quest’ultima non ha toccato l’oggetto della regolazione rimessa ad Arera, disciplinata dall’art. 1, comma 4, della legge 2017 n. 205 e che doveva essere ridefinita per effetto della generalizzazione legislativa del termine di prescrizione biennale”.

Per il Tribunale, quindi, “il potere di Arera è tutt’altro che vincolato, così come non sono vincolate le misure disposte con la contestata delibera n. 185 e ciò rende illegittima la mancata attivazione della consultazione prevista dalla deliberazione n. 649/2014/A”.

Né l’esigenza della consultazione, prosegue il Tar, può essere superata “richiamando l’art. 1.3 dell’allegato A della deliberazione n. 649/2014/A laddove la esclude per gli atti attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione”. Quest’ultima è sì stata effettuata nel corso del procedimento di adozione della delibera n. 569, “ma la successiva delibera n. 184 non è meramente attuativa della prima, poiché sottende una specifica novella legislativa, sicché non può essere ritenuta soddisfatta l’esigenza di contraddittorio in ragione della consultazione afferente alla deliberazione n. 569”.

Come detto, il Tribunale ha invece respinto nel merito le istanze dei ricorrenti. Innanzitutto è “manifestamente infondata” la questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 41, 23, 24, 11 e 117 Cost.

Il Tar non condivide poi la presunta violazione dell’art. 1, comma 295, della legge 2019 n. 160, in quanto la disposta abrogazione avrebbe imposto all’Arera di “individuare in modo puntuale le condotte dell’utente” che legittimano il gestore “ad effettuare conguagli anche per periodi anteriori al biennio”.

La sentenza afferma che “l’abrogazione non incide sull’operatività del regime generale della prescrizione, specie per ciò che attiene all’individuazione dei casi di sospensione nei rapporti tra creditore e debitore, né assegna ad Arera la funzione di individuare ulteriori ipotesi di sospensione correlate a comportamenti negligenti del creditore”.

Va ricordato che lo scorso aprile il Tar non ha concesso la sospensione cautelare delle multe per complessivi 12,5 milioni di euro inflitte a gennaio dall’Antitrust a Enel e Eni per il mancato rispetto della norma sulla prescrizione biennale. Ma ha comunque rilevato “profili di fondatezza del ricorso”.