"Vista la situazione di crisi
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, il DL
Rilancio n. 34/2020 - all'art. 24 - ha previsto che, per i
contribuenti che ne abbiano i requisiti, non è dovuto il
versamento del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019 e
non è dovuta la prima rata dell'acconto IRAP per l'anno 2020.
Con notevole ritardo rispetto alla predisposizione del modello
IRAP 2020 e dei versamenti delle imposte, in data 20/08/2020,
l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 25/E
fornendo dei chiarimenti che impattano sul calcolo del beneficio
e sulla compilazione del modello stesso". A precisarlo è il
commercialista di Pescara, Luca Orsini, secondo il quale "tali
chiarimenti inevitabilmente impatteranno anche su dichiarativi
già predisposti ed inviati".
"L'Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato - aggiunge il
commercialista - che, nel caso di credito IRAP risultante dalla
precedente dichiarazione e non ancora compensato, il saldo IRAP
oggetto dell'agevolazione riguardante l'anno 2019 dovrà essere
calcolato al lordo di tale credito. La ratio della prassi in
questione è non creare alcuna disparità di trattamento fra i
contribuenti che hanno utilizzato il credito IRAP e coloro che
non lo hanno ancora utilizzato".
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